La Regione Toscana approva la legge sulla “morte medicalmente assistita”. E’ la prima legge regionale in Italia in materia di fine vita. Ecco i dettagli
La legge, approvata oggi martedi 11 febbraio in consiglio regionale, dopo un lungo e acceso dibattito, supplisce all’assenza di pronunciamento del Parlamento, nell’uniformare tempi e modalità a cui il Servizio sanitario pubblico deve attenersi, in conseguenza agli accertamenti dei 4 requisiti necessari.
Il fine vita assistito è “regolato” da due leggi nazionali: la legge 219/2017 stabilisce che un malato «può scegliere il rifiuto delle terapie o l’interruzione previa sedazione profonda»; oppure se ha le condizioni previste dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale «accedere all’aiuto alla morte volontaria».
Nel 2017 il Parlamento italiano ha approvato la legge n. 219 sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (Dat). La legge stabilisce che un soggetto deve dare il proprio “consenso libero e informato” ad ogni trattamento sanitario che lo riguardi, ciò significa che nessuno può essere obbligato a trattamenti sanitari contro la propria volontà.
La Corte costituzionale, intervenuta sul caso del DJ Fabo, con la sentenza 242 del 2019, ha dichiarato la “non punibilità” di coloro, con le modalità previste dagli art. 1 e 2 della legge 219 del 2017 che agevolano l’esecuzione del proposito di suicidio di un soggetto a cui corrispondono i 4 requisiti.
Dal 28 novembre 2019, le persone malate, in possesso delle condizioni indicate dalla sentenza 242/2019, possono accedere in Italia al suicidio medicalmente assistito. Questo perché le sentenze della Corte costituzionale sono direttamente applicabili dal giorno dopo la loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale, come previsto dalla Costituzione italiana.
Sono 4 i requisiti per accedere al suicidio assistito, come ha stabilito la sentenza della Corte costituzionale. Il soggetto che ne fa richiesta deve essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che il soggetto stesso reputa intollerabili; deve essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Tutte le condizioni e le modalità di esecuzione devono essere state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale.
Uniformare le procedure. La Corte costituzionale non entra nel merito delle procedure amministrative da seguire dopo che il sistema sanitario pubblico ha accertato l’esistenza dei 4 requisiti. La legge regionale intende quindi uniformare per tutti la procedura: fissare i tempi entro i quali le Asl devono dare risposta al richiedente; eventualità che l’Asl si opponga alla richiesta, in quali tempi e modi il soggetto può presentare ricorso; se i farmaci del fine vita devono essere a carico dell’Asl o del privato, e i modi per procurarseli.
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